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Evacuazione fumi per generatori di potenza < 35 KW

L'articolo spiega che la legge n. 90 del 2013 ha introdotto delle regole riguardo allo scarico dei fumi di impianti termici negli edifici. Secondo la legge, per gli impianti installati dopo il 1 settembre 2013, l'obbligo è quello di scaricare i fumi a tetto. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, come per gli impianti già esistenti con scarico a parete prima di quella data, per gli edifici storici o vincolati e in casi in cui lo scarico a tetto sia tecnicamente impossibile, come attestato da un progettista. In questi casi, è ammesso lo scarico a parete, ma solo se si utilizzano generatori di calore a gas ad alta efficienza energetica e a basse emissioni. La normativa specifica che, per gli impianti con scarico a parete ammessi in deroga, devono essere utilizzati generatori di calore a gas che rispettino le norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e che i terminali di tiraggio siano posizionati secondo la norma UNI 7129:2008. Non è più obbligatorio utilizzare esclusivamente caldaie a condensazione, ma è importante rispettare gli standard di rendimento indicati dal Ministero delle Attività Produttive. In sintesi, la legge impone lo scarico a tetto per gli impianti termici, ma sono previste alcune eccezioni in cui è ammesso lo scarico a parete, purché si utilizzino generatori di calore a gas ad alta efficienza energetica e a basse emissioni. È importante rispettare le norme tecniche in materia per garantire un corretto funzionamento degli impianti.

Tabella dei Contenuti

Scarico fumi a parete, si o no?

Gli amministratori di condominio ne sanno qualcosa, infatti spesso lo scarico a parete dei fumi di un inquilino è oggetto di contestazione da parte degli altri condomini.

Quindi oggi facciamo un po’ di chiarezza.

La Legge n. 90 del 2013, entrata in vigore il 4 agosto del 2013, che modifica il DPR 412/93 dice che per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.

Deroghe previste solo per:

     

      • sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre;

      • nel caso di case storiche/stabili vincolati;

      • di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista.

    In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.

    In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici”, al comma 9 stabilisce che:

    “Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

    9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

    a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

    b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

    c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

    9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

    9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

    In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012), vanno rilevate le seguenti modifiche:

    l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari”);

    prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione;

    ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;

    lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008

    (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione. In merito al rendimento della caldaia è però da tenere ben presente quanto indicato dal Ministero delle Attività Produttive con propria nota prot. 0024957 del 18/12/2013. Rispondendo a dei quesiti specifici indica che oltre ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 297 devono essere rispettati anche i valori di rendimento minimi calcolati senondo la formula 90+2log (Pn).

    Rif. Legge 90_2013- Scarico fumi in facciata

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