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Tutela del diritto d’autore nel WEB e modalità di comunicazione Agcom

La creazione di un sito web richiede competenze tecniche, grafiche e, soprattutto, un'attenzione particolare al diritto d'autore. Il copyright protegge tutte le opere dell'ingegno, sia in forma scritta, sia in forma audiovisiva o fotografica. Ciò significa che non è possibile copiare, riprodurre o utilizzare senza autorizzazione le opere protette da copyright. In particolare, sono tutelate dal diritto d'autore: Testi, scritti, articoli, e-mail; Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati; Fotografie, foto artistiche, ritratti. La violazione del diritto d'autore può essere denunciata all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM). L'AGCOM, dopo aver accertato la violazione, può ordinare la rimozione dei contenuti dal sito web. Per evitare di incorrere in sanzioni, è importante utilizzare contenuti originali o, se si utilizzano contenuti protetti da copyright, ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti.

Tabella dei Contenuti

Procedura di presentazione istanza Agcom per la tutela del diritto d’autore

La creazione di un sito internet non richiede solo conoscenze tecniche e capacità grafiche, ma anche attenzione nell’inserimento di testi ed immagini al fine della tutela del diritto d’autore.

Testi ed immagini sono il cuore del sito internet, grazie a queste si sviluppa la comunicazione e, in gran parte, il lavoro del SEO.

Ma l’attenzione va’ indirizzata anche al non inserire testi o immagini con il metodo del “copia ed incolla”!

Sbaglia chi confida nell’impunità credendo che, per subire una sanzione, sia necessario che il titolare del copyright avvii una causa, cosa tutt’altro che probabile (almeno per le piccole violazioni) per via dei tempi e dei costi elevati.

Il tutto, oggi, passa per la nuova procedura “accelerata”, introdotta con il recente regolamento Agcom.

Il soggetto interessato, qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, può presentare un’istanza all’AGCOM, se la stessa violazione non è oggetto già di un procedimento civile, chiedendone la rimozione.

L’istanza va presentata inviando l’apposito modello (da compilare in ogni sua parte) disponibile sul sito internet dell’Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto d’autore violato.

Sarà a discrezione della Direzione dell’Agcom, una volta ricevuta l’istanza entro sette giorni, decidere se archiviarla o avviare l’apposito procedimento. In entrambi i casi avverrà una comunicazione al soggetto istante.

In particolare, la Direzione dispone l’archiviazione in via amministrativa dell’istanza quando questa sia:

  • a) irricevibile per mancato utilizzo dell’apposito modello, o quando questo non sia interamente compilato o manchino informazioni essenziali;
  • b) improcedibile perché è già stato instaurato un processo civile;
  • c) inammissibile in quanto non riguardante l’ambito di applicazione del regolamento;
  • d) manifestamente infondata;
  • e) ritirata prima delle decisioni dell’organo collegiale.

Quando la Direzione ritenga che l’istanza sia fondata e debba essere avviato il procedimento, comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi (provider) nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene:

  • l’esatta individuazione delle opere digitali che risultano diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore;
  • l’indicazione delle disposizioni che risultano violate;
  • una breve descrizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti;
  • l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso;
  • l’informazione ai provider, nonché all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante (rimuovendo i contenuti pubblicati in violazione del diritto d’autore).

I provider, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet, una volta ricevuta la comunicazione, possono:

  1. provvedere spontaneamente alla rimozione dei contenuti violati: in questo caso devono darne contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dando notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;
  2. contro-dedurre in merito alla violazione contestata: in questo caso devono trasmettere alla Direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

Salvo il caso di adeguamento spontaneo, la Direzione trasmette gli atti all’organo collegiale, formulando proposta di archiviazione oppure di adozione dei provvedimenti a tutela del diritto d’autore.

Qualora l’istante, nel corso del procedimento adisca l’Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, deve informare tempestivamente la Direzione, la quale archivia gli atti e li trasmette all’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all’organo collegiale, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

Opere tutelate

Sono tutelati dal diritto d’autore le seguenti opere:

Testi, scritti, articoli, e-mail – Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati – La distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera.

Fotografie, foto artistiche, ritratti – Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

Contenuti essenziali dell’opera

Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

  • il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
  • l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e – se la foto riproduce un’opera d’arte -;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata – senza la necessaria autorizzazione – per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Da questo si può avere un’idea del perché un buon sito non può essere fatto da chiunque e non può essere realizzato senza l’apporto di un team di professionisti che si occupi di tutte le sue parti.

Per il tuo sito affidati a 3D Revolution, saremo in grado di soddisfare le tue esigenze.

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