È importante notare che questa prassi non è comune per quanto riguarda la licenza iniziale di costruzione, ma piuttosto per le richieste successive di varianti. Va ricordato che prima della Legge n. 10 del 1977, non esisteva alcuna procedura di variazione in corso d’opera per la licenza edilizia.
In pratica, era diffusa l’abitudine di semplificare il procedimento amministrativo per il rilascio della licenza edilizia, limitandosi a comunicare al richiedente il parere favorevole della Commissione edilizia.
Equiparazione alla licenza edilizia della comunicazione del parere favorevole della Commissione
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia, espresso in risposta alla richiesta di licenza edilizia, era considerata sufficiente e idonea a produrre gli effetti del suo rilascio formale. Questo perché vigeva il principio di libertà delle forme nell’ambito amministrativo.
In conformità a questo principio, la comunicazione del parere favorevole consentiva al cittadino di considerare l’assenso come equivalente al rilascio effettivo della licenza edilizia. Questo principio è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa consolidata nel tempo.
Pertanto, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia equivaleva al rilascio formale della licenza edilizia, secondo quanto stabilito dalla normativa e interpretato dalla giurisprudenza dell’epoca. Tuttavia, era necessario che il cittadino rispettasse le disposizioni normative vigenti al momento, come ad esempio la comunicazione di inizio lavori, il rispetto delle norme speciali e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
La libertà delle forme nell'istanza di licenza edilizia: dalla Legge n. 1150/1942 alla Legge n. 765/1967
Prima di analizzare le implicazioni della Legge n. 10 del 1977, è importante comprendere il contesto normativo che regolava le istanze di licenza edilizia dalle leggi precedenti.
La Legge n. 1150 del 1942 stabiliva che chiunque volesse realizzare nuove costruzioni, ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura, doveva richiedere la licenza al podestà nei comuni dotati di piano regolatore, entro i centri abitati e le zone di espansione. La determinazione del podestà sulle domande di licenza doveva essere notificata all’interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
La Legge n. 765 del 1967 ha poi introdotto significative modifiche, stabilendo il sindaco come organo competente per il rilascio della licenza edilizia e estendendo la necessità di licenza a tutto il territorio comunale. Inoltre, il rilascio della licenza era subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione.
Questa normativa, interpretata dalla giurisprudenza, rifletteva il principio della libertà delle forme, non fissando un contenuto minimo per la licenza edilizia. Di conseguenza, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia veniva considerata sufficiente per il completamento del processo di rilascio della licenza.
Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977, che ha introdotto il regime concessorio e il rilascio della concessione edilizia, questo approccio è stato modificato. La comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia non è più considerata equivalente al rilascio della concessione edilizia, poiché il nuovo regime normativo richiede formalità specifiche come l’indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori.
Conclusioni
Prima del 1977, la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia equivaleva al rilascio della licenza edilizia. Con l’entrata in vigore della Legge n. 10/77, questo principio è cambiato, richiedendo formalità specifiche.
FONTI
- Ing. Carlo Pagliai, “Parere favorevole Commissione equivale a rilascio Licenza edilizia ante L. 10/1977“, 02/12/2022; “.
- Francesco Cagnino, “Regolarità urbanistica-edilizia“, 14/04/2024.
- ProfessioneArchitetto, “Legge 765 del 1967“, 115/05/2011.
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