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Il DURC di Congruità nell’Edilizia: Linee Guida e Implicazioni Legali e fiscali

Tabella dei Contenuti

Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera, emanato attraverso l’articolo 8 comma 10-bis del Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020, riveste un ruolo cruciale nel settore edile, stabilendo regole e requisiti per la corretta gestione della forza lavoro. Attraverso questo documento, ci proponiamo di esaminare dettagliatamente le sue disposizioni, concentrandoci sui cantieri su cui è obbligatorio, le modalità di calcolo dell’importo, i soggetti responsabili della richiesta, le sanzioni in caso di mancata congruità e le implicazioni fiscali.

Criteri di Applicazione

Il DURC di congruità è obbligatorio per i seguenti cantieri:

  1. Cantieri Pubblici.
  2. Cantieri Privati con un importo pari o superiore a 70.000 euro, al netto dell’IVA e inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica (FAQ 3, 4 e 21 della Comunicazione CNCE 798 del 10/11/2021).

Le spese sostenute per la progettazione, direzione lavori, asseverazione e collaudi non devono essere considerate, questo secondo la Comunicazione n. 821/2022 del CNCE

Valutazione dell’Importo

Il Durc di congruità è uno strumento introdotto per contrastare il lavoro irregolare nel settore edile e per garantire la regolarità dei cantieri.

La sua applicazione è subordinata al rispetto di alcuni parametri, tra cui il valore complessivo dell’opera.

La determinazione del valore complessivo dell’opera avviene nei seguenti modi:

  • Appalti Pubblici: Importo indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso.
  • Appalti Privati con Notifica Preliminare: Importo indicato nella notifica preliminare.
  • Altri Casi: Valore espresso nel contratto e/o nel capitolato d’appalto, al netto di IVA.

Costo dei Lavori Edili:

Ai fini del Durc di congruità, il costo dei lavori edili si riferisce agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Soglia di 70.000 euro:

  • L’opera è soggetta a congruità indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, anche se inferiori a 70.000 euro, se la loro somma è inferiore non sono soggetti (FAQ 3 della Comunicazione CNCE 837 del 8/02/2023).
  • Ai fini del raggiungimento della soglia di 70.000 euro concorrono anche le attività non edili, persino se svolte esclusivamente da lavoratori autonomi (FAQ 2, 12 e 13 della Comunicazione CNCE 798 del 10/11/2021).

Richiesta e Presentazione del DURC

  • Lavori Pubblici: La congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori ma prima di procedere al saldo finale.
  • Lavori Privati: La congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, affinché l’impresa affidataria possa presentare l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Eventuali variazioni richiedono una dimostrazione della congruità in relazione al nuovo valore.

 

Nel caso l’opera abbia subito variazioni in corso d’opera, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Responsabilità e Calcolo delle Spese

La presentazione della congruità è responsabilità delle imprese affidatarie (indipendentemente dal fatto che siano o meno attive nel settore edile), coinvolte in appalto o subappalto, oppure dei lavoratori autonomi partecipanti in qualsiasi ruolo nell’esecuzione dell’opera, per la porzione di lavori di loro competenza.

Il calcolo dell’incidenza della manodopera deve essere basato sul valore dei lavori edili. Le attività non edili non sono rilevanti al fine della determinazione della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono identificati secondo l’articolo 2 del DM 143/2021 e includono tutte le attività relative a imprese già inquadrate o inquadrabili, a fini previdenziali, nel settore edile (confermato dalle FAQ 2 del 10/11/2021).

L’inserimento dei dati necessari deve essere effettuato attraverso il portale CNCE edilconnect.

Inizio dell'obbligatorietà

Il DURC di congruità è obbligatorio per i lavori edili la cui denuncia di inizio lavori è stata presentata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1 novembre 2021.

La verifica della congruità

Il DURC viene rilasciato dalla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, in alternativa può essere richiesto anche dalla committente. Il rilascio avviene entro 10 giorni dalla richiesta.

Come avviene la verifica?

La verifica della congruità della manodopera impiegata avviene considerando gli indici minimi di congruità associati alle diverse categorie di lavori. Tali indici sono dettagliati nella tabella allegata all’accordo collettivo stipulato il 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative nel settore edile. È importante notare che questi indici sono soggetti ad aggiornamenti periodici.

L’esito positivo di questa verifica produrrà un’attestazione che avrà un impatto sulla successiva emissione del DURC, fornendo così una conferma della conformità della manodopera impiegata alle norme di congruità stabilite.

Tolleranza e Regolarizzazione

In caso di scostamento entro il 5%, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione, previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento. Se non è possibile attestare la congruità, l’impresa è invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, versando l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita.

Conseguenze della Mancata Congruità

Nel caso di impresa risultante non congrua, con la documentazione idonea può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera. In assenza di regolarizzazione, la Cassa Edile/Edilcassa può procedere all’iscrizione dell’impresa nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).

Implicazioni Fiscali

In base alla FAQ 6 del CNCE, nel caso in cui manchi la congruità, l’impresa rischia di perdere i benefici delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi, conformemente a quanto stabilito dal DM 41/1998.

L’assenza di congruità potrebbe avere ripercussioni anche sull’ottenimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale in materia di detrazioni fiscali. Questo aspetto è particolarmente evidente considerando che l’articolo 5, comma 6, del DM n. 143/21 afferma chiaramente che:

“In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”

In questa circostanza, si applica la disposizione prevista dall’articolo 4 del DM 41/98, lettera d), relativa ai “Casi di diniego della detrazione”, che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di:

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.

Conseguentemente, in situazioni riguardanti Superbonus, Ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate, nel caso in cui non si ottenesse il DURC di congruità, il committente rischierebbe la perdita dei benefici in caso di successive verifiche.

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