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L’APE (certificazione energetica) è una cosa seria! – Lo sottolinea anche la Cassazione.

Il testo evidenzia l'importanza di affidarsi a professionisti affidabili per la certificazione energetica degli immobili, nonostante la presenza di offerte a basso costo sul mercato. Si sottolinea che un prezzo troppo basso non può coprire i costi di un lavoro adeguato. Inoltre, si fa riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione penale che afferma che se i lavori eseguiti sono diversi da quelli dichiarati nell'attestato di certificazione energetica, si configura il reato di truffa. È fondamentale che i lavori siano eseguiti in conformità con i parametri energetici contenuti nel progetto, al fine di evitare problemi legali e garantire la corrispondenza tra la classe energetica dichiarata e quella effettiva dell'immobile.

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certificazione energetica: Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 16644/2017

Una semplice ricerca su Google “certificazione energetica APE” o qualcosa di simile che si trovano proposte a € 45, € 49, € 90. Non si può escludere a priori che si tratti di APE precise ed affidabili. Ma resta che il prezzo non può coprire i costi di un lavoro fatto seriamente.

Affidarsi ai tecnici della certificazione energetica non basta soprattutto se in qualità di costruttore si è consapevoli che esiste un bel divario tra lavori eseguiti e classe energetica dichiarata. “Dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto” non ci può essere buona fede ma si configura il reato di truffa (art. 640 del Codice penale) per aver venduto un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate nell’attestato di certificazione energetica.

Così si è espressa la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 16644/2017 che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano rilevando che “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore”.

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