Introduzione al Superbonus
In una recente Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha emesso importanti chiarimenti relativi al Superbonus per l’intero anno 2023. Questi dettagli risultano di fondamentale rilevanza per comprendere appieno l’applicazione di tale misura.
L’obiettivo primario del Superbonus è il rilancio dell’industria edilizia, che ha subito le conseguenze della crisi causata dalla pandemia di Covid-19.
Leggi anche il seguente articolo:
SUPERBONUS 2023: APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La misura prevede il rimborso di spese sostenute dai cittadini per lavori di riqualificazione energetica degli immobili.
Si precisa che il Superbonus è concesso per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi compiuti da:
- Condomini;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, per interventi su edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un singolo proprietario o da più persone fisiche in comproprietà;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (definite dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, come prescritto dall’articolo 7 della legge n. 383/2000).
Rientrano inoltre nel beneficio gli interventi effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio, così come gli interventi su edifici soggetti a demolizione e ricostruzione.
Chiarimenti sull'Applicazione del Superbonus 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate
All’interno della Circolare 13-E/2023 sono stati forniti chiarimenti essenziali, riflettenti le nuove disposizioni derivanti dai recenti decreti (Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023, Decreto Cessioni e Decreto Legge 104/2023).
Una delle ultime novità è la proroga, dal 31 marzo poi 30 settembre 2023 ed ora al 31 dicembre 2023, del termine per richiedere il Superbonus per interventi su unità abitative singole, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La Circolare evidenzia che il Superbonus, per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arte o professione, è del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nel 2023, secondo quanto modificato dal Decreto Aiuti-quater.
La Legge di Bilancio 2023 stabilisce che tali modifiche non si applicano agli interventi:
- Diversi da quelli eseguiti dai condomini, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulta presentata entro il 25 novembre 2022;
- Effettuati dai condomini per i quali la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro l’18 novembre 2022;
- Eseguiti dai condomini per i quali la Cila è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;
- Che comportano demolizione e ricostruzione di edifici, per i quali è stata presentata istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.
Chi rispetta tali condizioni conserva il diritto a usufruire del 110% per le spese entro il 31 dicembre 2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025.
Limitazioni di Reddito e Altre Novità introdotte al Superbonus
L’aliquota di detrazione del 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2023 da persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti, a condizione che al 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Dal 1° gennaio 2023, la detrazione è del 90% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente possieda il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che questa sia adibita ad abitazione principale e che il reddito di riferimento del contribuente non superi i 15.000 euro.
È stato precisato che:
- Per “interventi avviati” a partire dal 1° gennaio 2023 si intendono i lavori “iniziati” da tale data, con prove documentate a sostegno;
- Il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento deve esistere al momento dell’avvio dei lavori;
- L‘immobile deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al termine dei lavori;
- Il reddito di riferimento considera anche il coniuge, il partner di unione civile, il convivente, i figli e i familiari a carico nell’anno precedente.
Ultime Novità in Seguito al Decreto Cessioni
Il Decreto Cessioni (DL 11/2023) ha introdotto una norma interpretativa, stabilendo che tutti i requisiti richiesti dal comma 10-bis dell’articolo 119 devono essere soddisfatti dalla data di avvio dei lavori o, se anteriore, dalla data delle spese sostenute, e devono rimanere invariati fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta per la fruizione delle quote annuali di detrazione.
Inoltre, è stato indicato che il requisito per la non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle Onlus, Odv o Aps è soddisfatto qualora si dimostri, attraverso qualsiasi mezzo di prova o con dichiarazione secondo gli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che tali membri non hanno ricevuto, rinunciato o restituito tali compensi o indennità di carica.
Ripartizione del Beneficio Decennale del superbonus
Infine, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che il Decreto Cessioni ha introdotto il comma 8-quinquies nell’articolo 119, consentendo ai contribuenti di ripartire il beneficio fiscale del Superbonus in dieci anni anziché quattro, per le spese sostenute nel 2022. Tale ripartizione inizia dal periodo di imposta 2023.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si invitano gli interessati a consultare direttamente la Circolare 13-E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito ufficiale dell’agenzia: fonte. Si suggerisce inoltre di contattare direttamente l’Agenzia o un consulente fiscale per una comprensione completa e corretta delle disposizioni.
Contatti Agenzia delle Entrate:
Sito Web: www.agenziaentrate.gov.it
Per qualsiasi informazione supplementare o necessità di chiarimento, si prega di fare riferimento alle fonti ufficiali sopra citate.
Questa comunicazione è stata fornita al solo scopo informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.